Art. 27. Trasporto non di linea in servizio di piazza 1. A valere sullo stanziamento di cui all'Art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, per l'anno 2001, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato ad utilizzare la somma di lire 2.000 milioni per far fronte ai pagamenti di cui alle istanze relative alle annualita' 1998 e 1999.