Art. 27.
            Trasporto non di linea in servizio di piazza
    1.  A  valere  sullo  stanziamento  di cui all'Art. 5 della legge
regionale   6 aprile  1996,  n.  29,  per  l'anno  2001,  l'assessore
regionale   per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i  trasporti  e'
autorizzato  ad  utilizzare  la  somma  di lire 2.000 milioni per far
fronte ai pagamenti di cui alle istanze relative alle annualita' 1998
e 1999.