Art. 28. Filiera lattiero casearia 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'Art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, finanziamenti pari a lire 4.000 milioni. 2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilita' del capitolo 143305 del bilancio della Regione.