Art. 28.
                      Filiera lattiero casearia
    1.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste e'
autorizzato  a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001,
2002  e  2003,  al  consorzio  per  la ricerca sulla filiera lattiero
casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 5
della  legge  regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'Art. 2 della legge
regionale  7 novembre  1995,  n.  81, finanziamenti pari a lire 4.000
milioni.
    2.  All'onere  di  cui  al  comma  1, si fa fronte a carico delle
disponibilita' del capitolo 143305 del bilancio della Regione.