Art. 29. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese 1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e relative disposizioni di attuazione, per i quali non sia stata completata, entro la data di entrata in vigore della presente legge, la verifica dell'Ispettorato provinciale del lavoro, le imprese presentano una dichiarazione di conformita' resa da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'Art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tale dichiarazione e' resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 ed e' presentata, a pena di decadenza dal diritto ai contributi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2. 2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto disposizioni attuative concernenti il contenuto e le modalita' di presentazione della dichiarazione di conformita' e delle eventuali verifiche da effettuarsi da parte degli uffici provinciali del lavoro. 3. La dichiarazione di conformita' attesta in via definitiva l'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna impresa in relazione alla totalita' delle domande dalla stessa presentate ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, fatta eccezione per i contributi gia' accertati a seguito di verifica da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro. 4. Decorsi novanta giorni dalla data finale di presentazione delle dichiarazioni di conformita', e comunque entro centoventi giorni da tale data, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. Il debito complessivo riconosciuto non puo' superare il limite di impegno autonzzato con il comma 9. 5. I crediti certificati dal decreto emanato di cui al comma 4 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 e secondo le modalita' previste dalla stessa legge. 6. Per favorire il perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dall'Art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le societa' per la cartolarizzazione dei crediti (inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto). 7. Gli atti di cessione devono essere notificati, mediante lettera raccomandata, all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e sono resi pubblici dalle societa' per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalita' di cui all'Art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. 8. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a sottoscrivere con le societa' per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui all'Art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concordando, altresi', che successivamente alla cessione in favore della societa' per la cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possano essere fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti. 9. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la Regione e' autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Le erogazioni annuali devono essere effettuate entro il 30 ottobre di ciascun anno.