Art. 29.
             Cartolarizzazione dei crediti delle imprese
    1.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  accertamento dei
contributi  richiesti  ai  sensi  dell'Art.  9  della legge regionale
15 maggio  1991,  n.  27 e relative disposizioni di attuazione, per i
quali  non  sia  stata completata, entro la data di entrata in vigore
della  presente  legge,  la verifica dell'Ispettorato provinciale del
lavoro,  le  imprese presentano una dichiarazione di conformita' resa
da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'Art.
1  della  legge  11 gennaio  1979,  n. 12. Tale dichiarazione e' resa
nella  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto
legislativo  28 dicembre  2000,  n.  445  ed e' presentata, a pena di
decadenza  dal  diritto ai contributi, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
    2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione  professionale  e  l'emigrazione, entro venti giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, emana con proprio
decreto   disposizioni   attuative  concernenti  il  contenuto  e  le
modalita' di presentazione della dichiarazione di conformita' e delle
eventuali  verifiche da effettuarsi da parte degli uffici provinciali
del lavoro.
    3.  La  dichiarazione  di  conformita'  attesta in via definitiva
l'ammontare  dei  contributi  dovuti  a ciascuna impresa in relazione
alla  totalita'  delle  domande  dalla  stessa  presentate  ai  sensi
dell'Art.  9  della  legge  regionale  15 maggio  1991,  n. 27, fatta
eccezione  per  i  contributi gia' accertati a seguito di verifica da
parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
    4.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data finale di presentazione
delle  dichiarazioni  di  conformita',  e  comunque  entro centoventi
giorni  da  tale  data,  l'assessore  regionale  per  il  lavoro,  la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana
apposito  decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello
stesso   nei   confronti   dei  beneficiari.  Il  debito  complessivo
riconosciuto non puo' superare il limite di impegno autonzzato con il
comma 9.
    5.  I  crediti  certificati dal decreto emanato di cui al comma 4
possono  formare  oggetto  di  cessione  nel  quadro di operazioni di
cartolarizzazione  poste  in essere ai sensi e per gli effetti di cui
alla  legge  30 aprile  1999,  n. 130 e secondo le modalita' previste
dalla stessa legge.
    6.   Per   favorire   il   perfezionamento   di   operazioni   di
cartolarizzazione  dei  crediti  derivanti  dall'Art.  9  della legge
regionale  15 maggio  1991,  n.  27,  la  Regione  ritiene  validi ed
efficaci  gli  atti  di  cessione tra le imprese e le societa' per la
cartolarizzazione  dei crediti (inciso omesso in quanto impugnato dal
commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto).
    7.  Gli  atti  di  cessione  devono  essere  notificati, mediante
lettera  raccomandata,  all'assessorato  regionale  del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
e  sono  resi  pubblici  dalle  societa' per la cartolarizzazione dei
crediti  secondo le modalita' di cui all'Art. 4 della legge 30 aprile
1999, n. 130.
    8. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione   professionale   e   l'emigrazione   e'   autorizzato   a
sottoscrivere  con  le  societa' per la cartolarizzazione dei crediti
gli  atti  e  i  documenti  necessari  per  il  perfezionamento delle
operazioni  di  cartolarizzazione  dei  contributi  di cui all'Art. 9
della  legge  regionale 15 maggio 1991, n. 27, concordando, altresi',
che  successivamente  alla  cessione  in favore della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al
possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possano essere
fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese
cedenti.
    9.  Per  provvedere  al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la
Regione e' autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di
lire  55.000  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2001  e  2002.  Le
erogazioni  annuali  devono  essere effettuate entro il 30 ottobre di
ciascun anno.