Art. 31. Mondiali di ciclismo 1994 1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi ai pagamenti residui per le forniture di beni e servizi commissionati dal comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 per la realizzazione della manifestazione ciclistica, quali risultanti gia' agli atti dell'amministrazione. 2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 e' autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 4.000 milioni, quantificata in ragione delle somme non ancora erogate a beneficio della realizzazione della manifestazione e gia' deliberate ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di ridurre percentualmente i pagamenti assentiti in virtu' delle previsioni contenute al precedente comma in proporzione allo stanziamento finanziario autorizzato. 3. I pagamenti autorizzati ai sensi del presente articolo sono effettuati per le forniture di beni e le prestazioni di servizi che risultino conformi a quanto prescritto nel protocollo d'intesa intercorso tra l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 e nelle norme di contabilita' di Stato e sono liquidati nei limiti di tale conformita'.