Art. 31.
                      Mondiali di ciclismo 1994
    1.  L'assessore  regionale  per  il turismo, le comunicazioni e i
trasporti  e'  autorizzato  ad assumere direttamente a proprio carico
gli  oneri  finanziari relativi ai pagamenti residui per le forniture
di  beni  e servizi commissionati dal comitato organizzatore mondiali
di   ciclismo   1994   per   la  realizzazione  della  manifestazione
ciclistica, quali risultanti gia' agli atti dell'amministrazione.
    2.  Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 e' autorizzata
la  spesa,  per  l'esercizio finanziario 2001, di lire 4.000 milioni,
quantificata  in  ragione  delle somme non ancora erogate a beneficio
della  realizzazione  della manifestazione e gia' deliberate ai sensi
dell'Art.  6  della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7 e successive
modifiche    ed    integrazioni.   E'   fatta   salva   la   facolta'
dell'amministrazione di ridurre percentualmente i pagamenti assentiti
in   virtu'   delle  previsioni  contenute  al  precedente  comma  in
proporzione allo stanziamento finanziario autorizzato.
    3.  I  pagamenti  autorizzati ai sensi del presente articolo sono
effettuati  per  le forniture di beni e le prestazioni di servizi che
risultino  conformi  a  quanto  prescritto  nel  protocollo  d'intesa
intercorso   tra   l'assessorato   regionale   del   turismo,   delle
comunicazioni  e  dei trasporti ed il comitato organizzatore mondiali
di  ciclismo  1994  e  nelle  norme  di  contabilita' di Stato e sono
liquidati nei limiti di tale conformita'.