Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali 1. Una quota di lire 30.000 milioni dello stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2001 sul capitolo 478104 del bilancio della Regione e' destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 2000. La rimanente quota di lire 50.000 milioni e' destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2001 agli attuali concessionari degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.