Art. 32.
        Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali
    1.  Una  quota di lire 30.000 milioni dello stanziamento previsto
nell'esercizio  finanziario  2001  sul  capitolo  478104 del bilancio
della   Regione   e'  destinata  al  saldo  dei  contributi  relativi
all'esercizio  2000.  La  rimanente  quota  di lire 50.000 milioni e'
destinata  ad  acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2001 agli
attuali  concessionari  degli  autoservizi  pubblici  locali  per  il
trasporto di persone.