Art. 35. Definizione rapporti economici Regione - Universita' di Palermo 1. In analogia a quanto disposto per le aziende sanitarie dall'Art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'assessore regionale per la sanita', a chiusura del contenzioso esistente, e' autorizzato a corrispondere in favore dell'Universita' degli studi di Palermo le somme relative al rimborso dei costi per beni, servizi e personale, sostenuti dalla medesima per la erogazione dell'assistenza sanitaria in convenzione riguardante il periodo 1 gennaio 1991-31 dicembre 1994, secondo l'importo che risultera' dalla ricognizione straordinaria dei debiti relativi a tale periodo, certificata dall'organo di revisione della stessa Universita'. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante l'utilizzo del fondo sanitario regionale fino all'importo di lire 120.000 milioni.