Art. 37. Servizio di riscossione 1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto) l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato a corrispondere all'agente della riscossione il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilita' oggetto di definizione automatica di cui all'Art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342. 2. L'importo globale da corrispondere di cui al comma 1 non puo' essere superiore a lire 64.800 milioni ed e' erogato in sette rate annuali di lire 9,257 milioni a decorrere dall'esercizio 2001. 3. Per le finalita' di cui all'Art. 20, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' autorizzata una integrazione di spesa di lire 21.686 milioni, da corrispondere all'agente della riscossione in sette rate annuali di lire 3.098 milioni a decorrere dall'esercizio 2001. 4. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 sono corrisposte al concessionario della riscossione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 216516 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la meta' della media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'Art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ed ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'Art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'erogazione di tali somme e' effettuata, sulla base di rilevazioni infrannuali delle esigenze, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.