Art. 37.
                       Servizio di riscossione
    1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato
ai  sensi  dell'Art.  28  dello statuto) l'assessore regionale per il
bilancio e le finanze e' autorizzato a corrispondere all'agente della
riscossione  il  rimborso  delle  anticipazioni relative a domande di
inesigibilita'  oggetto  di definizione automatica di cui all'Art. 79
della legge 21 novembre 2000, n. 342.
    2.  L'importo globale da corrispondere di cui al comma 1 non puo'
essere  superiore  a  lire 64.800 milioni ed e' erogato in sette rate
annuali di lire 9,257 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.
    3.  Per  le  finalita'  di  cui all'Art. 20, comma 1, della legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  8, e' autorizzata una integrazione di
spesa  di  lire  21.686  milioni,  da  corrispondere all'agente della
riscossione  in  sette rate annuali di lire 3.098 milioni a decorrere
dall'esercizio 2001.
    4.  Per  il  periodo  dal  1  luglio  al  31 dicembre  2001  sono
corrisposte  al  concessionario  della  riscossione,  a  valere sugli
stanziamenti  del  capitolo  216516 del bilancio della Regione, somme
pari   all'eventuale  differenza  tra  la  meta'  della  media  delle
remunerazioni  spettanti  per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'Art.
61,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43 ed ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 10 novembre
1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'Art. 17, comma 1,
del  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'erogazione di tali
somme  e'  effettuata,  sulla  base  di rilevazioni infrannuali delle
esigenze,  con  decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le
finanze.