Art. 39. Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap 1. La copertura degli oneri per il trasporto gratuito urbano ed extraurbano in favore dei soggetti portatori di handicap, sancito dall'Art. 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, deve ritenersi aggiuntiva ai contributi corrisposti alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti i trasporti pubblici di persone di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite dell'importo di lire 1.000 milioni.