Art. 39.
          Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap
    1.  La  copertura degli oneri per il trasporto gratuito urbano ed
extraurbano  in  favore  dei  soggetti portatori di handicap, sancito
dall'Art. 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  deve ritenersi aggiuntiva ai contributi
corrisposti alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro
consorzi  esercenti i trasporti pubblici di persone di cui alla legge
regionale   14 giugno   1983,   n.   68  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nel limite dell'importo di lire 1.000 milioni.