Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi 1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1999 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili ed i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2000 medesimo. 2. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2000. 3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.