Art. 4.
              Disposizioni in materia di residui attivi
    1.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente
fino   all'esercizio   1999  a  fronte  delle  quali,  alla  chiusura
dell'esercizio 2000,  non  corrispondono  crediti  da  riscuotere nei
confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili
ed   i   relativi  importi  contribuiscono  alla  determinazione  del
risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.
    2.  Con  decreti  dell'assessore  regionale  per il bilancio e le
finanze,   sentite   le   competenti   amministrazioni,   si  procede
all'individuazione  delle  somme  da  eliminare ai sensi del comma 1;
copia  di detti decreti e' allegata al rendiconto generale consuntivo
della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
    3.  Qualora  a  fronte delle somme eliminate a norma del presente
articolo   sussistano   eventuali   crediti,   si  provvede  al  loro
accertamento  all'atto  della  riscossione  con  imputazione al conto
della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.