Art. 40. Anticipazioni contributi comunitari 1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Sotto-Asse prioritario 2.4 Sotto-Quadro comunitario di sostegno Sicilia 1994-1999, per le sovvenzioni globali, di cui all'Art. 5 del regolamento CE del 20 luglio 1993, n. 2081, il dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro e' autorizzato, previo rilascio, da parte della presidenza della Regione, delle certificazioni di cui all'Art. 21 del regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2082, ad anticipare agli organismi intermediari BIC Sicilia S.p.a., Cosvis S.p.a. e Gela Sviluppo S.p.a. la quota di saldo del contributo comunitario. Detti organismi, a tal fine, presentano preliminarmente apposita garanzia fidejussoria in favore della Regione, prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale loro carico, in base allo schema di cui al decreto del Ministro del tesoro del 22 aprile 1997. Le somme anticipate per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che sono disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo delle sovvenzioni globali di cui al presente articolo. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, sono attivate le necessarie azioni di recupero nei confronti degli organismi intermediari di cui al presente articolo, ai fini del reintegro delle somme anticipate. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato lo stanziamento di lire 23.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001. Sulle disponibilita' del predetto stanziamento gravano altresi' gli oneri necessari al rilascio delle certificazioni di competenza della Regione sulle domande di pagamento a saldo degli organismi intermediari di cui al presente articolo.