Art. 40.
                 Anticipazioni contributi comunitari
    1.  Al  fine  di  consentire  il  completo utilizzo delle risorse
assegnate dall'Unione europea a valere sul Sotto-Asse prioritario 2.4
Sotto-Quadro  comunitario  di  sostegno  Sicilia  1994-1999,  per  le
sovvenzioni  globali,  di  cui  all'Art.  5  del  regolamento  CE del
20 luglio  1993,  n.  2081,  il  dirigente  generale del Dipartimento
regionale bilancio e tesoro e' autorizzato, previo rilascio, da parte
della  presidenza della Regione, delle certificazioni di cui all'Art.
21  del  regolamento  CE  20 luglio 1993, n. 2082, ad anticipare agli
organismi  intermediari  BIC  Sicilia  S.p.a.,  Cosvis  S.p.a. e Gela
Sviluppo  S.p.a.  la quota di saldo del contributo comunitario. Detti
organismi,  a  tal fine, presentano preliminarmente apposita garanzia
fidejussoria in favore della Regione, prestata da istituti di credito
o  primarie  compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con
oneri a totale loro carico, in base allo schema di cui al decreto del
Ministro del tesoro del 22 aprile 1997. Le somme anticipate per conto
dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che sono disposti
dall'Unione stessa a titolo di saldo delle sovvenzioni globali di cui
al  presente  articolo.  Per gli eventuali mancati o parziali rientri
delle somme anticipate, a causa del non riconoscimento della spesa da
parte  dell'Unione  europea,  sono  attivate  le necessarie azioni di
recupero  nei  confronti  degli  organismi  intermediari  di  cui  al
presente  articolo, ai fini del reintegro delle somme anticipate. Per
le   finalita'   di  cui  al  presente  articolo  e'  autorizzato  lo
stanziamento di lire 23.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001.
Sulle  disponibilita'  del predetto stanziamento gravano altresi' gli
oneri  necessari al rilascio delle certificazioni di competenza della
Regione   sulle   domande   di  pagamento  a  saldo  degli  organismi
intermediari di cui al presente articolo.