Art. 43.
                          Esecuzione opere
    1.  L'assessorato  regionale  dei lavori pubblici e' autorizzato,
per  l'esercizio finanziario 2001, ad impegnare sugli stanziamenti di
competenza  dei  seguenti  capitoli  le somme a fianco di ciascuno di
essi  indicate,  relative  all'esecuzione delle opere per le quali e'
stata indetta la gara di appalto entro il 31 dicembre 2000:


                                 Milioni di lire
                                       --
      capitolo 672005 ............    2340
      capitolo 672006 ............    6820
      capitolo 672009 ............     569