Art. 43. Esecuzione opere 1. L'assessorato regionale dei lavori pubblici e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei seguenti capitoli le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, relative all'esecuzione delle opere per le quali e' stata indetta la gara di appalto entro il 31 dicembre 2000: Milioni di lire -- capitolo 672005 ............ 2340 capitolo 672006 ............ 6820 capitolo 672009 ............ 569