Art. 49.
       Osservatorio permanente sulla criminalita' organizzata
    l. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sic ha 2000-2006
per   la  sicurezza  e  la  legalita',  e'  istituito  L'Osservatorio
permanente sulla criminalita' organizzata quale strumento di garanzia
di  trasparenza nella gestione fondi regionali, statali e comunitari,
con  particolare  riferimento ai fondi di cui alla legge regionale 23
dicembre  2000,  n.  32. L'Osservatorio e' organo di consulenza della
presidenza  della  Regione e degli enti locali territoriali anche per
la   gestione   dei   fondi   strutturali   comunitari   relativi  ai
cofinanziamenti  in  Sicilia; contribuisce, altresi', ad incrementare
lo  studio  dei  problemi  concernenti il fenomeno della criminalita'
organizzata, nei suoi aspetti regionali, nazionali ed internazionali.
L'Osservatorio   puo'   stipulare   una  convenzione  con  l'Istituto
superiore  internazionale  di scienze criminali di Siracusa anche per
ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso istituto.
L'Osservatorio puo' altresi' articolarsi in sedi distaccate.
    2. Il consiglio di presidenza dell'Osservatorio e' costituito:
      a) dal   Presidente   dell'Istituto  di  scienze  criminali  di
Siracusa;
      b) da  quattro  membri scelti tra i componenti del consiglio di
amministrazione   dell'Istituto   superiore   scienze   criminali  di
Siracusa;
      c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;
      d) da   altri   due   membri  di  nomina,  rispettivamente  del
presidente  dell'assemblea regionale siciliana e del presidente della
Regione Sicilia.
    3.   La   carica   di   membro   del   consiglio   di  presidenza
dell'Osservatorio  e'  incompatibile  con  la  carica  di  membro del
Parlamento,  di  deputato dell'assemblea regionale siciliana e con le
altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali.
    4.  I  componenti  del  consiglio di presidenza dell'Osservatorio
nonche'  il  personale  addetto all'attivita' dell'Osservatorio o che
collabora  o  svolge  attivita'  per  esso sono tenuti al segreto sui
fatti  e  documenti per i quali il consiglio di presidenza stabilisca
che non debbano essere divulgati.
    5.  Nel  quadro  delle finalita' di cui al comma 1 l'Osservatorio
svolge,  oltre  alle  attivita' promosse dal consiglio di presidenza,
quella  di  raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche
di  carattere  informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed
internazionali    interessati    al   fenomeno   sulla   criminalita'
organizzata,  anche  al  fine  di  incentivare  la collaborazione tra
l'autorita' giudiziaria e l'autorita' politico-amministrativa.
    6.   L'Osservatorio   produce  un  rapporto  riepilogativo  delle
attivita'  svolte  nel  corso  dell'anno che e' inviato, oltre che al
presidente  della  Regione siciliana, alla commissione dell'assemblea
regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia
in  Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'interno, degli affari
esteri,  nonche'  ad  ogni  altra  istituzione  che  si ritiene utile
informare sull'attivita' dell'Osservatorio.
    7.  Il  consiglio  di presidenza dell'Osservatorio, entro novanta
giorni    dall'istituzione   dell'Osservatorio   stesso,   disciplina
l'attivita' del medesimo con apposito regolamento.
    8.  Per  la  costituzione  dell'Osservatorio  e'  autorizzata per
l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni.
    9.   Per   lo  svolgimento  dell'attivita'  dell'Osservatorio  e'
autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a
decorrere dall'anno 2002.