Art. 49. Osservatorio permanente sulla criminalita' organizzata l. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sic ha 2000-2006 per la sicurezza e la legalita', e' istituito L'Osservatorio permanente sulla criminalita' organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Osservatorio e' organo di consulenza della presidenza della Regione e degli enti locali territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresi', ad incrementare lo studio dei problemi concernenti il fenomeno della criminalita' organizzata, nei suoi aspetti regionali, nazionali ed internazionali. L'Osservatorio puo' stipulare una convenzione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa anche per ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso istituto. L'Osservatorio puo' altresi' articolarsi in sedi distaccate. 2. Il consiglio di presidenza dell'Osservatorio e' costituito: a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa; b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore scienze criminali di Siracusa; c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto; d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del presidente dell'assemblea regionale siciliana e del presidente della Regione Sicilia. 3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio e' incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'assemblea regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali. 4. I componenti del consiglio di presidenza dell'Osservatorio nonche' il personale addetto all'attivita' dell'Osservatorio o che collabora o svolge attivita' per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il consiglio di presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati. 5. Nel quadro delle finalita' di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre alle attivita' promosse dal consiglio di presidenza, quella di raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla criminalita' organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' politico-amministrativa. 6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte nel corso dell'anno che e' inviato, oltre che al presidente della Regione siciliana, alla commissione dell'assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'interno, degli affari esteri, nonche' ad ogni altra istituzione che si ritiene utile informare sull'attivita' dell'Osservatorio. 7. Il consiglio di presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attivita' del medesimo con apposito regolamento. 8. Per la costituzione dell'Osservatorio e' autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni. 9. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio e' autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno 2002.