Art. 51.
            Fruizione sociale beni confiscati alla mafia
    1.  Per  il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla
mafia  e  assegnati  ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.
109,  e'  istituito  un  fondo  di  rotazione  di  lire 1.000 milioni
nell'anno  2001  per  la redazione di piani di utilizzo e di studi di
fattibilita'   nonche'  per  la  progettazione  tecnica  delle  opere
necessarie   ad   adeguare  tali  beni  agli  obiettivi  sociali  e/o
produttivi individuati nei suddetti piani e studi.
    2.  Il fondo e' alimentato dalle somme che i comuni provvederanno
a   rimborsare   all'atto  dell'erogazione  del  finanziamento  degli
interventi  e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di
progettazione.  Indipendentemente  dal  finanziamento  delle  opere i
comuni  sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei
lavori,  a  versare  al  fondo  di  rotazione  istituito col presente
articolo le somme anticipate dalla Regione.