Art. 51. Fruizione sociale beni confiscati alla mafia 1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e' istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilita' nonche' per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi. 2. Il fondo e' alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.