Art. 52.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 47/1977 e alla legge
                        regionale n. 10/1999
    1.  I  commi  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47  e
successive  modifiche  ed  integrazioni sono numerati mediante numeri
cardinali.
    2.  L'Art.  1  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47 e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1  (Bilancio  annuale  di  previsione).  -  1. La gestione
finanziaria  della  Regione  si  svolge  in base al bilancio annuale.
L'unita'  temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia
il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
    2.   Le  previsioni  del  bilancio  annuale  della  Regione  sono
formulate in termini di competenza e di cassa.
    3.  La  Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale
di previsione, un bilancio pluriennale.
    4.  Il  bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal
Governo  regionale  all'assemblea regionale siciliana, allegati ad un
unico  disegno  di  legge, entro il primo giorno non festivo del mese
di ottobre   e   sono   approvati   dall'assemblea,   entro  il  mese
di dicembre.
    5. Il bilancio annuale di previsione e' costituito dallo stato di
previsione  dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal
quadro generale riassuntivo.
    6.  Il  bilancio  annuale  di  previsione  e' articolato, sia per
l'entrata che per la spesa, in unita' previsionali di base, stabilite
in  modo  che  a  ciascuna  unita'  corrisponda  un  unico  centro di
responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione.
Le  unita'  previsionali  di base sono determinate con riferimento ad
aree  omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si
articolano le competenze della Regione.
    7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio
della  Regione  sono  annualmente individuate, in allegati alla legge
medesima,  le  unita'  previsionali  di  base e le funzioni-obiettivo
determinate  con  riguardo  alle  esigenze  di  definire le politiche
regionali  di  settore  e  di  misurare  il  prodotto delle attivita'
amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi
ai cittadini.
    8. Lo stato di previsione dell'entrata e' articolato per:
      a) centri  di  responsabilita',  corrispondenti ai dipartimenti
regionali  e  altri  uffici  equiparati  cui  e' affidata la relativa
gestione;
      b) titoli,  secondo che riguardino entrate correnti, entrate in
conto  capitale,  entrate  per accensione di prestiti e, ove ritenuto
necessario   per   le   esigenze  dell'amministrazione,  entrate  per
contabilita' speciali e per partite di giro;
      c) aggregati   economici,   secondo  la  natura  delle  entrate
(tributi  erariali  spettanti  alla  Regione,  altre entrate erariali
spettanti    alla    Regione,   tributi   propri,   entrate   proprie
extratributarie,   trasferimenti  correnti,  trasferimenti  in  conto
capitale, altre entrate in conto capitale);
      d) unita'   previsionali  di  base  secondo  la  tipologia  dei
cespiti,  su  cui  si  manifesta  la  volonta'  di voto o decisionale
dell'assemblea regionale siciliana.
    9. Lo stato di previsione della spesa e' articolato per:
      a) centri  di  responsabilita',  corrispondenti ai dipartimenti
regionali  e  altri  uffici  equiparati  cui  e' affidata la relativa
gestione;
      b) titoli,  secondo  che  riguardino  spese  correnti, spese in
conto  capitale,  spese  per  rimborso  di  prestiti  e, ove ritenuto
necessario   per   le   esigenze   dell'amministrazione,   spese  per
contabilita' speciali e per partite di giro;
      c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di
funzionamento,   spese   per   trattamenti   di  quiescenza  e  altri
trattamenti  integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte
corrente,  spese  per  oneri  del  debito  pubblico  regionale, oneri
comuni,  spese  per investimenti, altre spese per interventi in conto
capitale, oneri comuni);
      d) unita'  previsionali  di  base  secondo  la  tipologia delle
spese,  su  cui  si  manifesta  la  volonta'  di  voto  o decisionale
dell'assemblea regionale siciliana.
    10.  Per ogni unita' previsionale di base del bilancio annuale di
previsione sono indicati:
      a) l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi alla
chiusura  dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio si
riferisce;
      b) l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede di accertare o
delle  spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si
riferisce.  Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione
si   intendono   per   accertate  le  somme  versate  nelle  apposite
contabilita' speciali o direttamente nella cassa regionale;
      c) l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede di incassare o
delle  spese  che  si  prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce,  senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in
conto  residui.  Si  intendono  per  incassate le somme versate nella
cassa regionale e per pagate le somme erogate dalla cassa regionale.
    11.  Fra  le  previsioni di competenza di cui alla lettera b) del
comma  10  e',  altresi',  iscritto  il saldo finanziario, positivo o
negativo,  presunto  al termine dell'esercizio precedente, mentre fra
le  previsioni  delle  entrate  di  cassa, di cui alla lettera c) del
medesimo  comma  e'  iscritto  l'ammontare presunto della giacenza di
cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
    12.  Formano  oggetto  di  approvazione  dell'assemblea regionale
siciliana solo le previsioni del bilancio di cui alle lettere b) e c)
del  comma  10.  Le  previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono  il  limite  per le autorizzazioni, rispettivamente, di
impegno e di pagamento.
    13.  Nel  quadro  generale  riassuntivo,  redatto per titoli, con
riferimento alle dotazioni di competenza e di cassa, e' data distinta
indicazione:
      a) del  risultato  differenziale  fra  il  totale delle entrate
correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
      b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese,
escluse  le  operazioni  riguardanti le partecipazioni azionarie ed i
conferimenti,  nonche'  la  concessione  e  riscossione  di crediti e
l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento
netto);
      c) del   risultato   differenziale   delle  operazioni  finali,
rappresentate  da  tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni
di  accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o
da impiegare);
      d) del  risultato  differenziale  fra  il  totale delle entrate
finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
    14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
      1) un  riepilogo  delle  categorie in cui viene classificata la
spesa   secondo   l'analisi  economica,  distintamente  per  ciascuna
amministrazione;
      2)  un  riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita
la  spesa  secondo  l'analisi  funzionale, distintamente per ciascuna
amministrazione.   Le   classificazioni  economica  e  funzionale  si
conformano  ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti
del settore della pubblica amministrazione;
      3) l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione
europea,  dello Stato e di altri enti, e delle correlative spese, ivi
compresi i cofinanziamenti a carico della Regione.
    15.   Appositi  prospetti  danno  dimostrazione  degli  eventuali
incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
    16.   In   apposito   allegato  tecnico  al  bilancio  le  unita'
previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in
articoli,  secondo  l'oggetto  per  l'entrata  e secondo il contenuto
economico  funzionale  per la spesa. E' altresi' indicato per ciascun
capitolo  il  carattere  giuridicamente  obbligatorio o discrezionale
delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative
disposizioni   legislative.   I   capitoli  costituiscono  le  unita'
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
    17.  Una  nota  preliminare al bilancio di previsione illustra le
previsioni  di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la
loro  quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione
dei   principali   aggregati   socio-economici   ed  alle  scelte  di
programmazione,  rimanendo  preclusa  ogni quantificazione basata sul
mero calcolo della spesa storica incrementale.
    18.   Contestualmente   all'entrata  in  vigore  della  legge  di
approvazione   del   bilancio   o   di  autorizzazione  all'esercizio
provvisorio,  l'assessore  regionale  per  il  bilancio e le finanze,
sulla  base  dell'allegato  tecnico  di  cui  al comma 16, provvede a
ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale
della  Regione Sicilia, le unita' previsionali di base in capitoli e,
ove   necessario,   in  articoli  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
    19.   La   numerazione  delle  funzioni-obiettivo,  delle  unita'
previsionali  di  base,  delle  categorie  e dei capitoli puo' essere
anche  discontinua  in  relazione alle necessita' della codificazione
meccanografica.
    20.  Entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
bilancio,  il  presidente  della  Regione  e gli assessori secondo le
rispettive  competenze,  assegnano  le  risorse ai dirigenti generali
responsabili della gestione.
    21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
dell'assessore   competente,   da  comunicare,.  anche  con  evidenze
informatiche,  all'assessore  regionale per il bilancio e le finanze,
possono  essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della
medesima  unita'  previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni
di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a
pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge.
Sono  escluse  le  variazioni  compensative  fra  le  unita' di spesa
oggetto  della  deliberazione  parlamentare. La legge di assestamento
del  bilancio  o  eventuali  ulteriori  provvedimenti  legislativi di
variazione  possono  autorizzare  compensazioni tra le diverse unita'
previsionali.
    22.   Le   modifiche   apportate  al  bilancio  nel  corso  della
discussione  parlamentare,  con  apposita nota di variazioni, formano
oggetto  di  ripartizione  in  capitoli,  fino all'approvazione della
legge di bilancio.".
    3.  L'Art.  2  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47 e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2  (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di
previsione   e'   elaborato  in  termini  di  competenza  per  unita'
previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.
    2.   Il   bilancio  pluriennale  e'  costituito  dallo  stato  di
previsione  dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal
quadro   generale   riassuntivo   per  titoli.  Nel  quadro  generale
riassuntivo  e' data distinta indicazione dei risultati differenziali
come individuati dall'Art. l.
    3.  Esso  rappresenta  il  quadro  delle  risorse, che la Regione
prevede  di  acquisire  e  di  impiegare, nel periodo di durata dello
stesso,  esponendo  separatamente,  l'andamento delle entrate e delle
spese  in  base  alla  legislazione  statale  e  regionale  in vigore
(bilancio   pluriennale  a  legislazione  vigente)  e  le  previsioni
sull'andamento  delle  entrate  e  delle  spese  tenendo  conto degli
effetti  degli interventi programmati nel documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).
    4.  Il  bilancio  pluriennale a legislazione vigente e' integrato
con gli effetti della legge finanziaria.
    5.  Il  bilancio  pluriennale  a legislazione vigente costituisce
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
    6.   Il  bilancio  pluriennale  non  comporta  autorizzazione  ad
accertare  e riscuotere le entrate ne' ad impegnare e pagare le spese
ivi previste ed e' aggiornato annualmente".
    4.  L'Art.  3  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47 e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3  (Relazione sulla situazione economica della Regione). -
1. Entro  il  15 luglio di ciascun anno il Governo regionale presenta
all'assemblea  regionale  siciliana  la  relazione  sulla  situazione
economica  della  Regione  per  l'anno  precedente,  contenente anche
indicazioni  sullo stato di attuazione dei programmi e delle leggi di
spesa,   con  evidenziazione  dei  risultati  conseguiti  in  termini
finanziari ed economici e degli interventi ed opere in termini fisici
realizzati.".
    5.  L'Art.  4  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47 e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4 (Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di
attuazione  della  spesa  regionale  e delle relative leggi). - 1. Il
Governo  regionale  presenta  ogni  trimestre all'assemblea regionale
siciliana  la  situazione  e  la previsione trimestrale di cassa e di
tesoreria  della  Regione  nel termine stabilito dalla legge 5 agosto
1978,  n.  468  e  successive modifiche ed integrazioni per l'analoga
comunicazione   al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
    2. Il Governo regionale presenta, altresi', entro il 30 aprile ed
il  31 ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato
di  attuazione  della spesa regionale e delle relative leggi riferita
rispettivamente  all'esercizio  precedente  ed  al  primo semestre di
quello in corso.".
    6.  L'Art.  8  della  legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47 e
successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente:
    "Art.  8  (Fondi  relativi  ad  assegnazioni dell'Unione europea,
dello  Stato e di altri enti). - 1. Le somme che l'Unione europea, lo
Stato  e  altri  enti  assegnano  alla  Regione,  nonche'  i relativi
cofinanziamenti  regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con
decreti  dell'assessore  regionale  per  il bilancio e le finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana, in
appositi  capitoli  degli  stati  di previsione della entrata e della
spesa.
    2.   Le  economie  comunque  realizzate  sugli  stanziamenti  dei
capitoli istituiti in forza del comma 1 possono essere reiscritte nei
successivi  esercizi ai pertinenti capitoli con le modalita' previste
dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
    3.  La  Regione  ha  facolta'  di iscrivere in un esercizio somme
eccedenti  quelle  assegnate  dall'Unione  europea,  dallo Stato e da
altri  enti,  compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti
per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
    4. La Regione ha altresi' facolta', in relazione all'epoca in cui
avviene  l'assegnazione  dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le
relative  spese nell'esercizio successivo allorche' non sia possibile
procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui
le somme sono state assegnate.
    5.  L'assessore  regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  e'
autorizzato   ad  istituire,  con  propri  decreti,  nello  stato  di
previsione  della  spesa  -  dipartimento bilancio e tesoro, appositi
fondi  nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello
Stato   e   di   altri   enti  relativi  ad  interventi  a  carattere
plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali
diverse.
    6.  Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione
ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno
luogo  mediante decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le
finanze  su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli
interventi.
    7.  Le  somme  non  utilizzate  o le economie comunque realizzate
sugli  stanziamenti  dei  capitoli  di  cui al comma 6 possono essere
trasferite,  mediante  decreti  dell'assessore  per  il bilancio e le
finanze,   su   richiesta   dell'amministrazione   che  coordina  gli
interventi  e  sentiti  i  competenti assessorati, ai fondi di cui al
comma  5  per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati
per  il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi
plurisettoriali".
    7.  Il  sesto  comma  dell'Art. 11 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
    "6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a
carico  dell'esercizio  successivo,  ovvero a carico di piu' esercizi
qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e
ricorrenti,  previo  assenso  del dirigente generale del dipartimento
bilancio  e  tesoro,  su proposta dei competenti dirigenti generali o
degli  altri  dirigenti  responsabili  della  gestione delle relative
spese,  ove cio' sia indispensabile per la continuita' dei servizi, a
norma  della  consuetudine  o  qualora l'amministrazione riconosca la
necessita' o la convenienza.".
    8.  L'ottavo  comma  dell'Art.  11 della legge regionale 8 luglio
1977,  n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal
seguente:
    "8.  Tutte  le  quote  di  stanziamento non impegnate a norma del
presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie
di  spesa,  salvo  le  somme  stanziate  per  spese in conto capitale
relative  all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che,
anche  se  non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali
residui  di  stanziamento,  nel  solo  esercizio successivo, mediante
decreti  motivati  delle  competenti  amministrazioni, al termine del
quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa".
    9.  Il  quarto  comma dell'Art. 12 della legge regionale 8 luglio
1977,  n.  47 e successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal
seguente:
      4.  Le  somme  eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere
riprodotte  in bilancio, con le modalita' previste dagli articoli 7 e
8  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468  e  successive  modifiche e
integrazioni,  contestualmente  all'emissione  dei relativi titoli di
spesa  e  senza  necessita'  di  ulteriori  formali  provvedimenti di
impegno".
    10.  Per quanto non previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977,
n.  47  e successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresi'
integrata  e  modificata  dal  presente  articolo,  si  applicano  le
disposizioni  della  contabilita'  generale dello Stato, ivi comprese
quelle  contenute  negli  articoli  10 e 11 del decreto legislativo 7
agosto  1997,  n.  279  e, ove compatibili, quelle della legge quadro
sulla  contabilita'  delle  regioni  a  statuto  ordinario.  Le norme
contenute  nella  legge  regionale  8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  incompatibili  con il nuovo assetto del
bilancio della Regione, sono abrogate.
    11.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per
il  bilancio  e  le finanze, emana un testo coordinato delle norme in
materia  di  bilancio  e  di contabilita' applicabili alla Regione in
base   alle  leggi  regionali  in  materia  e  alle  leggi  nazionali
riguardanti  la  contabilita'  dello  Stato e delle altre regioni, da
approvarsi  con  proprio  decreto  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
    12.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 10 del presente
articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002.
Per   l'anno  finanziario  2001,  in  considerazione  della  gestione
provvisoria  in  corso autorizzata dalle relative leggi regionali, il
bilancio   previsionale  della  Regione  e'  ancora  strutturato  per
capitoli  e  coincide  con  quello  gestionale  secondo  la  prevista
classificazione per amministrazioni, rubriche (dipartimenti ed uffici
equiparati  che  rappresentano  i  centri di responsabilita), titoli,
categorie  (secondo il sistema economico europeo SEC 95 gia' adottato
dallo  Stato)  e capitoli. Per la classificazione per dipartimenti si
applicano  le  dlisposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10.  Possono essere istituite rubriche relative ad uffici speciali in
relazione alle esigenze dell'amministrazione regionale.
    13.  All'Art.  1,  comma  2,  lettera  c)  della  legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le
parole "bilancio pluriennale a legislazione vigente" sono aggiunte le
parole "e programmatico".
    14.  La  lettera c) del comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10, e' sostituita dalla seguente:
      "c)  all'eventuale rifinanziamento, per non piu' di un anno, di
norme  vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per le
quali   nell'ultimo   esercizio  sia  previsto  uno  stanziamento  di
competenza;".
    15.  Il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, e' cosi' sostituito:
      "3. I singoli rami dell'amministrazione regionale hanno cura di
elaborare   annualmente   un'apposita   relazione   sullo   stato  di
realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da
trasmettere,  entro  il  30 aprile dell'anno successivo all'esercizio
scaduto,  all'assessorato  regionale del bilancio e delle finanze per
il  tramite  delle  coesistenti Ragionerie centrali, che esprimono il
loro avviso.".