Art. 53.
                 Contabilita' economico-patrimoniale
    1.  Al  comma  3  dell'Art.  52 della legge regionale l8 dicembre
2000, n. 26, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
    "Quelle  aziende  che alla data della presente legge abbiano gia'
adottato la contabilita' economico-patrimoniale, ai sensi dell'Art. 5
del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come
sostituito   integralmente   dall'Art.   5  del  decreto  legislativo
19 giugno  1999,  n. 229, sono autorizzate al mantenimento di essa in
via definitiva ed esclusiva.".