Art. 55. Variazioni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio concernenti le reiscrizioni di somme perente e le riproduzioni di economie ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'Art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese.