Art. 55.
                       Variazioni di bilancio
    1. Le variazioni di bilancio concernenti le reiscrizioni di somme
perente  e  le  riproduzioni  di economie ai sensi dell'Art. 12 della
legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47  e  successive modifiche ed
integrazioni,  nonche'  le  variazioni  di  bilancio compensative tra
spese  correnti  di  amministrazione  di  cui all'Art. 15 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, con esclusione di quelle in diminuzione
di  spese  obbligatorie,  sono  effettuate  con decreti del dirigente
generale   del  dipartimento  bilancio  e  tesoro,  su  proposta  dei
competenti  dirigenti  generali  o degli altri dirigenti responsabili
della gestione delle relative spese.