Art. 56. Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini 1. All'Art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "alla determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'eventuale rimodulazione". 2. Il comma 6 dell'Art. 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' abrogato. 3. All'Art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e' aggiunto il seguente comma: "7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'assessorato medesimo si applicano, con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze, su proposta del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, le disposizioni di cui al comma 3.". 4. Al comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale l8 dicembre 2000, n. 26, dopo le parole "Telefono arcobaleno" sono aggiunte le parole "ed uno di analogo importo in favore dell'Associazione telefono azzurro". 5. Il termine di cui all'Art. 68, comma 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, riguardante la conferma da parte della giunta regionale degli organi collegiali di ciascun ramo dell'amministrazione regionale, e' prorogato al 30 settembre 2001. 6. All'Art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, dopo la parola "Catania" sono aggiunte le parole "alla Societa' italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)". 7. Al comma 15 dell'Art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, dopo le parole "provincia di Agrigento aggiungere le parole "e di Caltanissetta". 8. I benefici di cui all'art. 1, comma 15, della legge 9 ottobre 1998, n. 27, sono estesi alle aziende che hanno subito danni a seguito della tromba d'aria verificatasi tra il 16 ed il 17 novembre 1999 in alcune zone della provincia di Palermo. 9. All'Art. 54, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. le parole "dall'avvenuta verifica" sono sostituite dalle seguenti "dalla nomina". 10. L'Art. 258 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni ed a seguito dell'abolizione dell'Art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, attuata dall'Art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e' abrogato. 11. All'Art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al paragrafo "Assessorato del bilancio e delle finanze" sopprimere le parole da "diretta da un dirigente del ruolo tecnico" fino a "su proposta del direttore regionale al bilancio e tesoro". 12. Il comma 6 dell'Art. 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e' sostituito dal seguente: "6. Una quota pari al 2 per cento del ricavato annuo delle vendite conseguito da ciascuno istituto confluisce in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, quale concorso nella spesa derivante dal pagamento dei contributi in conto interessi di cui al successivo Art. 4". 13. Dopo il comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e' aggiunto il seguente: "8. Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo, si applicano, al fine della determinazione del prezzo degli alloggi e di ogni altra modalita' di cessione, le norme vigenti alla data di pubblicazione delle graduatorie, se piu' favorevoli.". 14. Sono abrogati il comma 7 dell'Art. 3 e il comma 5 dell'Art. 12 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43. 15. L'Art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e' abrogato. 16. Il comma 4 dell'Art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato. 17. L'Art. 1 della legge regionale l8 dicembre 2000, n. 26 e' abrogato. 18. All'Art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80" sono aggiunte le seguenti: "; lo stesso svolge altresi' i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio". 19. All'Art. 36, comma 1, lettera i) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, le parole "entro il termine di definizione delle operazioni di chiusura del rendiconto generale consuntivo della Regione" sono sostituite dalle seguenti "entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza. 20. Il comma 6 dell'Art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e' abrogato. 21. Al comma 1 dell'Art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, le parole "Art. 14" sono sostituite dalle parole "Art. 12". 22. Il termine del 31 gennaio 2000 di cui all'Art. 55, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, e' prorogato al 31 dicembre 2001. 23. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, all'Art. 5 comma 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23 le parole "ordinaria e" sono soppresse. 24. Il comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e' soppresso. 25. Al comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 la parola "vigente" e' sostituita dalla parola "stipulata". 26. Il termine previsto dal comma 3 dell'Art. 55 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 relativamente agli interventi finanziari finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie siciliane, e' prorogato al 31 ottobre 2001. 27. Il termine previsto dal comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, relativamente agli interventi finanziari finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie siciliane, e' prorogato al 31 ottobre 2001. 28. L'Art. 4 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19 con effetto dalla entrata in vigore della stessa legge e' cosi' modificato: "Art. 4 - 1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003". 29. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della legge regionale l8 maggio 1988, n. 6 sono abrogati. 30. Il comma 6 dell'Art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e' soppresso. 31. Al comma 8 dell'Art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 l'inciso "presso la direzione dei rapporti extraregionali" e' sostituito con l'inciso "presso la presidenza della Regione". 32. Al comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogate le parole da "stessa" a "regionale". 33. Al comma 1 dell'Art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 dopo le parole "realizzati in economia" sono aggiunte le parole "sia in amministrazione diretta che mediante cottimo". (Inciso omesso in quanto inipugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto). 34. Il comma 3 dell'Art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e' sostituito dal seguente: "3. Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonche' sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario da parte dell'amministrazione forestale, il parere tecnico previsto dall'Art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 e' espresso dall'Ispettore tecnico forestale competente per territorio, ovvero dall'Ispettore regionale tecnico forestale se di importo superiore a mille milioni di lire, ad esclusione degli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette per i quali il parere viene reso dall'Ispettore regionale tecnico forestale qualunque sia l'importo dei lavori". 35. I commi 1 e 2 dell'Art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono sostituiti dal seguente: "Art. 17 (Scuole materne regionali). - 1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonche' alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'Art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, cosi' come sostituiti dall'Art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 nonche' i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.". 36. L'Art. 12, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, e' cosi modificato: "5. Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2002; nella fase transitoria l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali". 37. Al comma 1 dell'Art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dopo le parole "rurali private" sono cassate le parole "e sussidiate". 38. Il comma 2 dell'Art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e' cosi' sostituito: "2. Il sindaco, con provvedimento motivato, puo' revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico". 39. Il comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e' cosi' sostituito: "2. Le operazioni finanziarie, comprensive del capitale da consolidare e degli interessi del consolidamento di cui al comma 1, che gli istituti di credito hanno posto o porranno in essere, sono assistite esclusivamente da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale". 40. Dopo il comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Enna per l'istituzione del quarto polo universitario siciliano".