Art. 56.
         Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini
    1.  All'Art.  3,  comma  2,  lettera  e),  della  legge regionale
27 aprile   1999,   n.  10,  le  parole  "alla  determinazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'eventuale rimodulazione".
    2.  Il  comma 6 dell'Art. 37 della legge regionale 17 marzo 2000,
n. 8, e' abrogato.
    3.  All'Art.  16  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e'
aggiunto il seguente comma:
    "7.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1
inerenti  le  materie  di  competenza dell'assessorato del bilancio e
delle  finanze,  al personale dell'assessorato medesimo si applicano,
con  decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze, su proposta
del  dirigente  generale  del  dipartimento  bilancio  e  tesoro,  le
disposizioni di cui al comma 3.".
    4.  Al  comma  1  dell'Art.  16 della legge regionale l8 dicembre
2000,  n.  26,  dopo le parole "Telefono arcobaleno" sono aggiunte le
parole  "ed  uno  di  analogo  importo  in  favore  dell'Associazione
telefono azzurro".
    5.  Il  termine di cui all'Art. 68, comma 8 della legge regionale
27 aprile  1999, n. 10, riguardante la conferma da parte della giunta
regionale     degli     organi    collegiali    di    ciascun    ramo
dell'amministrazione regionale, e' prorogato al 30 settembre 2001.
    6.  All'Art.  1  della  legge regionale 29 novembre 1979, n. 234,
dopo  la  parola  "Catania"  sono  aggiunte  le parole "alla Societa'
italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)".
    7.  Al comma 15 dell'Art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998,
n. 27, dopo le parole "provincia di Agrigento aggiungere le parole "e
di Caltanissetta".
    8.  I benefici di cui all'art. 1, comma 15, della legge 9 ottobre
1998,  n.  27,  sono  estesi  alle  aziende  che hanno subito danni a
seguito  della tromba d'aria verificatasi tra il 16 ed il 17 novembre
1999 in alcune zone della provincia di Palermo.
    9.  All'Art.  54,  comma  1,  lettera  b)  della  legge regionale
27 aprile  1999,  n.  10.  le  parole  "dall'avvenuta  verifica" sono
sostituite dalle seguenti "dalla nomina".
    10. L'Art. 258 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali,
approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della
riforma   delle   autonomie  locali  operata  dalla  legge  regionale
11 dicembre  1991,  n. 48 e successive modifiche ed integrazioni ed a
seguito dell'abolizione dell'Art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 gennaio 1958, n. 645, attuata dall'Art. 82 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  597  e'
abrogato.
    11.  All'Art.  8  della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
successive  modifiche  ed integrazioni, al paragrafo "Assessorato del
bilancio  e  delle  finanze"  sopprimere  le parole da "diretta da un
dirigente  del  ruolo  tecnico"  fino  a  "su  proposta del direttore
regionale al bilancio e tesoro".
    12. Il comma 6 dell'Art. 3 della legge regionale 3 novembre 1994,
n. 43 e' sostituito dal seguente:
      "6.  Una  quota  pari  al  2 per cento del ricavato annuo delle
vendite  conseguito  da  ciascuno  istituto confluisce in un apposito
capitolo  di entrata del bilancio della Regione, quale concorso nella
spesa  derivante  dal  pagamento dei contributi in conto interessi di
cui al successivo Art. 4".
    13.   Dopo   il   comma  7  dell'Art.  4  della  legge  regionale
3 novembre 1994, n. 43 e' aggiunto il seguente:
    "8.  Agli assegnatari di cui al comma 1, utilmente inseriti nelle
graduatorie  provinciali per l'accesso alle agevolazioni previste dal
presente  articolo,  si  applicano,  al fine della determinazione del
prezzo  degli alloggi e di ogni altra modalita' di cessione, le norme
vigenti  alla  data  di  pubblicazione  delle  graduatorie,  se  piu'
favorevoli.".
    14.  Sono  abrogati il comma 7 dell'Art. 3 e il comma 5 dell'Art.
12 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.
    15.  L'Art.  2  della  legge  regionale  23 marzo  1971,  n. 7 e'
abrogato.
    16.  Il  comma 4 dell'Art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato.
    17.  L'Art.  1  della  legge regionale l8 dicembre 2000, n. 26 e'
abrogato.
    18. All'Art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10,  dopo  le  parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80" sono
aggiunte  le seguenti: "; lo stesso svolge altresi' i poteri di spesa
rientranti nella competenza del proprio ufficio".
    19.  All'Art.  36,  comma  1,  lettera  i)  della legge regionale
17 marzo 2000, n. 8, le parole "entro il termine di definizione delle
operazioni  di  chiusura  del  rendiconto  generale  consuntivo della
Regione"  sono  sostituite dalle seguenti "entro la data del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di competenza.
    20.  Il comma 6 dell'Art. 23 della legge regionale 25 marzo 1986,
n. 13, e' abrogato.
    21.  Al  comma  1  dell'Art. 43 della legge regionale 18 dicembre
2000,  n.  26, le parole "Art. 14" sono sostituite dalle parole "Art.
12".
    22.  Il  termine del 31 gennaio 2000 di cui all'Art. 55, comma 3,
della  legge  regionale  4  gennaio  2000,  n.  4, e' prorogato al 31
dicembre 2001.
    23. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, all'Art. 5 comma
1  della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23 le parole "ordinaria e"
sono soppresse.
    24.  Il  comma  1 dell'Art. 16 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35, e' soppresso.
    25.  Al  comma  4  dell'Art. 11 della legge regionale 30 dicembre
2000,   n.   36  la  parola  "vigente"  e'  sostituita  dalla  parola
"stipulata".
    26.  Il  termine  previsto  dal  comma 3 dell'Art. 55 della legge
regionale   4 gennaio   2000,  n.  4  relativamente  agli  interventi
finanziari  finalizzati  all'acquisto  ed  al  rinnovo del patrimonio
tecnologico  delle  aziende  sanitarie  siciliane,  e'  prorogato  al
31 ottobre 2001.
    27.  Il  termine  previsto  dal  comma  4 dell'Art. 6 della legge
regionale   17 marzo   2000,  n.  8,  relativamente  agli  interventi
finanziari  finalizzati  all'acquisto  ed  al  rinnovo del patrimonio
tecnologico  delle  aziende  sanitarie  siciliane,  e'  prorogato  al
31 ottobre 2001.
    28.  L'Art.  4  della  legge  regionale 31 agosto 2000, n. 19 con
effetto   dalla  entrata  in  vigore  della  stessa  legge  e'  cosi'
modificato:
    "Art.  4  -  1.  I  termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16
della  legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche e
integrazioni sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003".
    29.  Gli  articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della legge
regionale l8 maggio 1988, n. 6 sono abrogati.
    30.  Il  comma 6 dell'Art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6, e' soppresso.
    31.  Al  comma 8 dell'Art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997,
n.  6  l'inciso  "presso la direzione dei rapporti extraregionali" e'
sostituito con l'inciso "presso la presidenza della Regione".
    32.  Al  comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6 sono abrogate le parole da "stessa" a "regionale".
    33.  Al comma 1 dell'Art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 dopo le parole "realizzati in economia" sono aggiunte le parole
"sia in amministrazione diretta che mediante cottimo". (Inciso omesso
in  quanto  inipugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art.
28 dello statuto).
    34.  Il comma 3 dell'Art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16, e' sostituito dal seguente:
    "3.  Sui progetti relativi ad interventi colturali, manutentori e
di   prevenzione  antincendio,  nonche'  sulle  relative  perizie  di
variante  e  suppletive,  da  eseguirsi  in amministrazione diretta o
mediante  cottimo fiduciario da parte dell'amministrazione forestale,
il   parere  tecnico  previsto  dall'Art.  3  della  legge  regionale
2 settembre  1998, n. 21 e' espresso dall'Ispettore tecnico forestale
competente  per  territorio,  ovvero dall'Ispettore regionale tecnico
forestale  se  di  importo  superiore  a  mille  milioni  di lire, ad
esclusione degli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali
protette  per  i  quali il parere viene reso dall'Ispettore regionale
tecnico forestale qualunque sia l'importo dei lavori".
    35.  I commi 1 e 2 dell'Art. 17 della legge regionale 24 febbraio
2000, n. 6, sono sostituiti dal seguente:
    "Art. 17 (Scuole materne regionali). - 1. Gli oneri relativi alla
locazione  degli  immobili  da  destinare  a  sedi  di scuole materne
regionali,   nonche'   alla  pulizia,  fornitura  di  acqua,  energia
elettrica,  riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie
sono  a  carico  delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'Art.
18,  commi  1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, cosi'
come  sostituiti  dall'Art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n.
15 nonche' i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 5 della legge regionale 1
agosto 1990, n. 15.".
    36. L'Art. 12, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2000, n.
6, e' cosi modificato:
    "5.  Le  norme  di  cui  al presente articolo entrano in vigore a
decorrere  dal  1  ottobre 2002; nella fase transitoria l'assessorato
regionale   dei   beni  culturali  ed  ambientali  e  della  pubblica
istruzione   continua   a  svolgere  i  compiti  e  le  funzioni  per
l'organizzazione  della  rete  scolastica,  sulla base delle proposte
formulate  dai  dirigenti  degli  uffici  scolastici  periferici  del
Ministero  della  pubblica  istruzione,  previo  parere  dei consigli
scolastici provinciali".
    37. Al comma 1 dell'Art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999,
n.  4,  dopo  le  parole  "rurali  private" sono cassate le parole "e
sussidiate".
    38. Il comma 2 dell'Art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992,
n. 7, e' cosi' sostituito:
    "2.  Il  sindaco,  con  provvedimento  motivato,  puo' revocare e
sostituire  i  rappresentanti  del  comune  presso  enti,  aziende ed
istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico".
    39. Il comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale 23 maggio 1991,
n. 36, e' cosi' sostituito:
    "2.  Le  operazioni  finanziarie,  comprensive  del  capitale  da
consolidare  e  degli interessi del consolidamento di cui al comma 1,
che  gli  istituti  di credito hanno posto o porranno in essere, sono
assistite  esclusivamente  da fidejussione regionale che ha carattere
sussidiario   e  diviene  operante  previa  escussione  del  debitore
principale".
    40.  Dopo il comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 9 ottobre
1998, n. 26, e' aggiunto il seguente comma:
    "1-bis.   Ulteriori   contributi  possono  essere  concessi  alla
provincia  regionale  di  Enna  per  l'istituzione  del  quarto  polo
universitario siciliano".