Art. 57. Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sara' avviata dal 1 gennaio 2002. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto). 3. Nelle more della adozione del regolamento di cui all'Art. 4, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e fino a quando non saranno definite le relative procedure, al fine di garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della legge medesima, le strutture intermedie dell'amministrazione regionale e le norme applicative sono provvisoriamente quelle individuate dalla giunta regionale.