Art. 57.
   Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
    1.  Al  fine  di consentire una organica attuazione della riforma
prevista  dalla  legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura
per  la  contrattazione  collettiva  prevista  dagli  articoli  24  e
seguenti della medesima legge, sara' avviata dal 1 gennaio 2002.
    2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello statuto).
    3.  Nelle  more della adozione del regolamento di cui all'Art. 4,
comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e fino a quando
non  saranno  definite  le  relative  procedure, al fine di garantire
l'immediato  e  coerente rispetto dei principi funzionali della legge
medesima, le strutture intermedie dell'amministrazione regionale e le
norme  applicative  sono  provvisoriamente  quelle  individuate dalla
giunta regionale.