Art. 58. Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione 1. All'Art. 16, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "Uffici alle dirette dipendenze del presidente della Regione" sono soppresse. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono uffici alle dirette dipendenze del presidente della Regione esclusivamente la segreteria della giunta regionale, l'ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'ufficio di Roma, il servizio tecnico idrografico regionale e l'ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'ufficio stampa ai sensi dell'Art. 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attivita' di supporto si avvale di unita' di personale il cui numero e' determinato con apposito decreto del presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'amministrazione presidenza. 3. Le competenze svolte dagli uffici alle dirette dipendenze del presidente della Regione, non piu' riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del presidente della Regione, ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali per affinita' di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.