Art. 58.
     Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
    1. All'Art. 16, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10,  le  parole  "Uffici alle dirette dipendenze del presidente della
Regione" sono soppresse.
    2.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
costituiscono  uffici  alle  dirette  dipendenze del presidente della
Regione   esclusivamente   la   segreteria  della  giunta  regionale,
l'ufficio  di rappresentanza e del cerimoniale, l'ufficio di Roma, il
servizio   tecnico   idrografico   regionale  e  l'ufficio  stampa  e
documentazione;  in  aggiunta  alle funzioni di coordinamento al capo
dell'ufficio  stampa  ai  sensi  dell'Art.  72,  comma 1, della legge
regionale  29 ottobre  1985,  n.  41,  lo stesso adotta gli atti ed i
provvedimenti   per   il  funzionamento  dell'ufficio  esercitando  i
relativi  poteri di spesa e per le attivita' di supporto si avvale di
unita' di personale il cui numero e' determinato con apposito decreto
del  presidente  della  Regione.  Le  spese  per il funzionamento dei
predetti     uffici     gravano    sulla    corrispondente    rubrica
dell'amministrazione presidenza.
    3.  Le competenze svolte dagli uffici alle dirette dipendenze del
presidente  della  Regione,  non  piu'  riportati  al  comma  2, sono
attribuite,  con  decreto  del presidente della Regione, ai dirigenti
generali  dei  dipartimenti  regionali  per affinita' di materia o di
settore  con  i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001
la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.