Art. 63.
                   Utilizzazione personale RESAIS
    1.  La  presidenza  della  Regione  e'  autorizzata  ad  avanzare
richiesta  alla  RESAIS S.p.a. per continuare ad utilizzare personale
della  stessa societa', per le esigenze funzionali dei propri uffici,
nei  confronti  del quale non trovano applicazione le disposizioni di
cui  all'Art.  5  della  legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, salvo
quanto disposto dall'Art. 4 della stessa n. 5 del 1999.