Art. 64.
                       Aree artigianali SIRAP
    l.  Le  aree artigianali SIRAP per le quali sono state completate
le  operazioni  di esproprio sono trasferite immediatamente ai comuni
nel cui territorio ricadono.
    2.  L'Art.  1  della  legge  regionale 24 dicembre 1997, n. 46 e'
sostituito dal seguente:
    "1.   Le   opere   relative  alle  aree  artigianali  attrezzate,
finanziate   dall'assessorato   regionale   della  cooperazione,  del
commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca,  la cui realizzazione,
affidata  alla SIRAP S.p.a., non e' stata portata a termine a seguito
della  dichiarazione  di  fallimento  della  suddetta  societa', sono
trasferite  alle  amministrazioni  dei  comuni dove insistono le aree
previo  verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto
dal  comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e
degli  eventuali  soggetti  creditori di cui al successivo Art. 2. La
eventuale  non  collaudabilita'  o la impossibilita' a procedere alla
contabilizzazione   delle  opere  gia'  eseguite  non  pregiudica  il
trasferimento delle opere alle amministrazioni dei comuni.
    2.  Gli  oneri  per il completamento delle suddette opere possono
essere   posti   a   carico   degli   assegnatari,   in   alternativa
all'intervento  del comune, scomputando i relativi importi dal canone
di affitto da determinare con le modalita' di cui al regolamento tipo
predisposto   dall'assessore   regionale   per  la  cooperazione,  il
commercio, l'artigianato e la pesca".