Art. 64. Aree artigianali SIRAP l. Le aree artigianali SIRAP per le quali sono state completate le operazioni di esproprio sono trasferite immediatamente ai comuni nel cui territorio ricadono. 2. L'Art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 e' sostituito dal seguente: "1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.a., non e' stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta societa', sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali soggetti creditori di cui al successivo Art. 2. La eventuale non collaudabilita' o la impossibilita' a procedere alla contabilizzazione delle opere gia' eseguite non pregiudica il trasferimento delle opere alle amministrazioni dei comuni. 2. Gli oneri per il completamento delle suddette opere possono essere posti a carico degli assegnatari, in alternativa all'intervento del comune, scomputando i relativi importi dal canone di affitto da determinare con le modalita' di cui al regolamento tipo predisposto dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".