Art. 65.
          Convenzione con organismi di ricerca scientifica
    l.  Al  fine  di  realizzare  una azione efficace e tempestiva in
materia  di  pesca,  di  protezione civile, di difesa dell'ambiente e
della   salvaguardia   del   territorio,  la  facolta'  di  stipulare
convenzioni  con  enti e societa' aventi particolare specializzazione
nel  settore dello studio e della ricerca scientifica di cui all'Art.
14  della  legge  regionale  27 aprile  1999,  n.  10  e' estesa agli
assessori regionali competenti.