Art. 65. Convenzione con organismi di ricerca scientifica l. Al fine di realizzare una azione efficace e tempestiva in materia di pesca, di protezione civile, di difesa dell'ambiente e della salvaguardia del territorio, la facolta' di stipulare convenzioni con enti e societa' aventi particolare specializzazione nel settore dello studio e della ricerca scientifica di cui all'Art. 14 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e' estesa agli assessori regionali competenti.