Art. 67.
                   Adeguamento strutture sanitarie
    l.  Al  fine  di consentire la pianificazione e la programmazione
delle   risorse   finanziarie   necessarie  per  l'adeguamento  delle
strutture  sanitarie  pubbliche  e  private al decreto del Presidente
della  Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro dodici
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  requisiti
strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  minimi  per  l'esercizio
dell'attivita'   sanitaria  da  parte  delle  strutture  pubbliche  e
private,  e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente
della   Repubblica   14   gennaio  1997,  nonche'  le  modalita'  per
l'accertamento  e  la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di
quelli ulteriori.
    2. Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'Art. 3 del
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  14 gennaio  1997  per
l'adeguamento  ai  requisiti  minimi strutturali delle strutture gia'
autorizzate  ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore
del provvedimento di cui al comma precedente.
    3.  Al  fine di consentire all'assessore regionale per la sanita'
ed  ai  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie  una  corretta
pianificazione  delle risorse necessarie per la completa applicazione
delle  disposizioni  contenute  nel  decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626  e  successive  modifiche ed integrazioni, i direttori
generali  delle  aziende ospedaliere e delle aziende unita' sanitarie
locali,  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,   trasmettono  all'assessorato  regionale  della  sanita'  una
relazione   sulle   condizioni  delle  strutture  sanitarie  e  degli
impianti,  nella  quale,  tenendo  conto della valutazione dei rischi
effettuata  ai  sensi dell'Art. 4 del medesimo decreto legislativo n.
626 del 1994 e sue modificazioni, sono individuati i costi ed i tempi
necessari  per  l'adeguamento strutturale ed impiantistico delle loro
aziende,  da  prevedersi nell'arco massimo di cinque anni, decorrenti
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge. Nel caso di ammende
comminate  ai  direttori  amministrativi  o  sanitari  o ai direttori
generali  delle  aziende  ospedaliere  o  di aziende unita' sanitarie
locali  per  violazioni  delle norme sulla regolarita' strutturale ed
impiantistica, di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994
e  sue  modificazioni,  per fatti non manifestamente ascrivibili alla
loro   attivita',   il   direttore   generale   trasmette   gli  atti
all'assessorato  regionale  della  sanita'  che avvia un'indagine, da
concludersi  entro  il  termine di novanta giorni dal loro invio, per
l'individuazione   dei   soggetti   responsabili,   anche   ai   fini
dell'eventuale rivalsa.