Art. 67. Adeguamento strutture sanitarie l. Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attivita' sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonche' le modalita' per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori. 2. Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture gia' autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente. 3. Al fine di consentire all'assessore regionale per la sanita' ed ai direttori generali delle aziende sanitarie una corretta pianificazione delle risorse necessarie per la completa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende unita' sanitarie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'assessorato regionale della sanita' una relazione sulle condizioni delle strutture sanitarie e degli impianti, nella quale, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'Art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 e sue modificazioni, sono individuati i costi ed i tempi necessari per l'adeguamento strutturale ed impiantistico delle loro aziende, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di ammende comminate ai direttori amministrativi o sanitari o ai direttori generali delle aziende ospedaliere o di aziende unita' sanitarie locali per violazioni delle norme sulla regolarita' strutturale ed impiantistica, di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 e sue modificazioni, per fatti non manifestamente ascrivibili alla loro attivita', il direttore generale trasmette gli atti all'assessorato regionale della sanita' che avvia un'indagine, da concludersi entro il termine di novanta giorni dal loro invio, per l'individuazione dei soggetti responsabili, anche ai fini dell'eventuale rivalsa.