Art. 69.
                     Acquisizione beni immobili
    1.  La Regione puo' acquisire i beni immobili di proprieta' delle
societa' in liquidazione a totale partecipazione degli enti economici
regionali  posti  in  liquidazione  dalla  legge regionale 20 gennaio
1999, n. 5.
    2.  I beni di cui al comma 1 possono essere destinati a finalita'
istituzionali della Regione o degli enti dalla medesima controllati o
dati in locazione ad imprenditori privati per finalita' produttive.
    3.  A  fronte  dell'acquisizione  di  cui  al  comma  1  gli enti
economici regionali sono autorizzati a ridurre corrispondentemente il
valore della propria partecipazione nelle societa' controllate.
    4. Per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore dei beni acquisiti
e'  autorizzata  per  l'esercizio  finanziario  2001 la spesa di lire
1.000  milioni  cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento
del  capitolo  243301  del  bilancio  della  Regione  per l'esercizio
finanziario medesimo.