Art. 70.
                       Utilizzo beni immobili
    l.  La  Regione  puo'  utilizzare  a  titolo  gratuito  per  fini
istituzionali  i  beni  immobili  di  proprieta'  degli  enti e delle
aziende  autonome,  finanziati  dalla Regione o sottoposti a tutela e
vigilanza della medesima.