Art. 71.
                      Collegamenti isole minori
    1.  In conformita' agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CE n.
3577192   del   7 dicembre   1992   e   dal  decreto  legislativo  11
settembre 2000,  n.  296,  l'assessore  regionale  per il turismo, le
comunicazioni  e  i trasporti provvede alla individuazione della rete
di  servizi  per  il  collegamento delle isole minori. Nelle more dei
relativi  adempimenti  il  piano  per  il  servizio  di  collegamento
marittimo   delle  isole  minori  relativo  all'anno  2000,  previsto
dall'Art.  10  della  legge  regionale  13 maggio  1987,  n.  18,  e'
prorogato fino al 30 settembre 2001.