Art. 72. Contributi ASI 1. Le lettere b) e d) dell'Art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni', sono cosi' sostituite: "b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza; d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.".