Art. 73.
                            Controlli ASI
    1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa,
il  controllo  previsto  dall'Art. 15 della legge regionale 4 gennaio
1984, n. 1, e' limitato ai seguenti atti fondamentali dei consorzi:
      a) statuto e sue modificazioni;
      b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di
cui all'Art. 22;
      c) bilanci preventivi e consuntivi;
      d) regolamenti.
    I  predetti  atti  possono  essere  annullati entro trenta giorni
dalla  loro  ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il
parere   di  legittimita'  del  direttore  del  consorzio,  che  puo'
avvalersi  della  facolta'  di  richiedere appositi pareri all'organo
tutorio,   sono   portati  a  conoscenza  dell'Assessorato  regionale
dell'industria.