Art. 73. Controlli ASI 1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa, il controllo previsto dall'Art. 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, e' limitato ai seguenti atti fondamentali dei consorzi: a) statuto e sue modificazioni; b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di cui all'Art. 22; c) bilanci preventivi e consuntivi; d) regolamenti. I predetti atti possono essere annullati entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimita' del direttore del consorzio, che puo' avvalersi della facolta' di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono portati a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'industria.