Art. 74. Contributi trasporti turistici 1. Il primo comma dell'Art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, come modificato per effetto dell'Art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' cosi' sostituito: "I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli charter, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia sono corrisposti fino al 18 per cento del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16 per cento per l'anno 2001 e fino al 14 per cento per l'anno 2002. Il contributo e' soppresso a partire dall'anno 2003". 2. Il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, cosi' come sostituto dall'Art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' abrogato. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti stabilisce con proprio decreto le modalita', le condizioni e le prescrizioni per l'ottenimento del contributo. 3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100.000 milioni. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonche' alla definizione delle procedure di cui all'Art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunita' europea. Si applica il comma 3 dell'Art. 185 ed il comma 1 dell'Art. 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.