Art. 74.
                   Contributi trasporti turistici
    1.  Il  primo  comma dell'Art. 16 della legge regionale 17 maggio
1984,  n.  31,  come modificato per effetto dell'Art. 117 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' cosi' sostituito:
    "I  contributi  previsti  dagli  articoli  24  e  25  della legge
regionale  12 aprile  1967,  n.  46, diretti ad agevolare i trasporti
turistici a mezzo di voli charter, destinati agli operatori turistici
che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in
Sicilia sono corrisposti fino al 18 per cento del costo sostenuto per
l'anno  2000,  fino  al 16 per cento per l'anno 2001 e fino al 14 per
cento per l'anno 2002. Il contributo e' soppresso a partire dall'anno
2003".
    2.  Il comma 4 dell'Art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984,
n.  31,  cosi'  come  sostituto dall'Art. 117 della legge regionale 1
settembre  1993,  n.  25,  e'  abrogato. L'assessore regionale per il
turismo,  le  comunicazioni  ed  i  trasporti  stabilisce con proprio
decreto   le   modalita',   le   condizioni  e  le  prescrizioni  per
l'ottenimento del contributo.
    3.  Ai  fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti
dal  presente  articolo  le  risorse finanziarie non possono superare
complessivamente l'importo di lire 100.000 milioni. Gli interventi di
cui  al  presente articolo sono subordinati al rispetto delle vigenti
normative  comunitarie  in  materia  di  aiuti  di Stato nonche' alla
definizione  delle procedure di cui all'Art. 88, paragrafi 2 e 3, del
trattato  istitutivo  della  Comunita' europea. Si applica il comma 3
dell'Art.  185  ed  il  comma  1  dell'Art. 200 della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32.