Art. 75. Garanzie soci cooperative 1. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'Art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonche' dell'Art. 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il pagamento da parte della Regione delle garanzie ammesse per le finalita' di cui all'Art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e' effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco approvato con decreto dell'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 28 aprile 2000, salve le integrazioni gia' disposte dal medesimo assessorato o le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale. 2. L'intervento della Regione ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, nei confronti dei soci, come individuati ai sensi del comma 1 che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi. 3. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'Art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, devono essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato la documentazione richiesta dal decreto presidenziale 16 gennaio 1997, n. 9, entro i termini previsti dallo stesso decreto, anche nel caso in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza entro i termini previsti dall'Art. 2, comma 4, della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, purche' le fidejussioni siano state prestate entro il 19 luglio 1993.