Art. 75.
                      Garanzie soci cooperative
    1.   Conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis
dell'Art.  1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con
modificazioni  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, nonche' dell'Art.
126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il pagamento da parte della
Regione  delle  garanzie  ammesse  per le finalita' di cui all'Art. 2
della  legge  regionale  10 ottobre 1994, n. 37 e' effettuato secondo
l'ordine  stabilito  nell'elenco approvato con decreto dell'assessore
per  la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato  e la pesca del
28 aprile  2000,  salve  le  integrazioni  gia' disposte dal medesimo
assessorato   o   le  successive  modifiche  conseguenti  a  pronunce
definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
    2.  L'intervento  della  Regione ai sensi dell'Art. 2 della legge
regionale  10 ottobre  1994,  n.  37,  nei  confronti  dei soci, come
individuati  ai  sensi  del  comma 1 che abbiano rilasciato garanzie,
individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa,
determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.
    3.   Subordinatamente  alle  cooperative  ammesse  a  godere  dei
benefici  previsti dall'Art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994,
n.  37,  devono  essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci
garanti  delle  cooperative e loro consorzi che abbiano presentato la
documentazione  richiesta  dal decreto presidenziale 16 gennaio 1997,
n.  9,  entro i termini previsti dallo stesso decreto, anche nel caso
in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza entro i termini
previsti dall'Art. 2, comma 4, della legge regionale 10 ottobre 1994,
n.  37,  purche'  le  fidejussioni  siano  state  prestate  entro  il
19 luglio 1993.