Art. 76. Cessione di crediti nel settore agricolo 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a stipulare, senza oneri per la Regione, apposita convenzione con istituti di credito ed enti creditizi per l'applicazione di condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti pagatori incaricati di provvedere alla liquidazione delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle produzioni agricole.