Art. 76.
              Cessione di crediti nel settore agricolo
    1.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste e'
autorizzato  a  stipulare,  senza  oneri  per  la  Regione,  apposita
convenzione   con   istituti   di   credito  ed  enti  creditizi  per
l'applicazione  di  condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori
agricoli  intendano  procedere  alla cessione dei crediti vantati nei
confronti   degli   enti   pagatori  incaricati  di  provvedere  alla
liquidazione  delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento
e di ritiro delle produzioni agricole.