Art. 78. Svolgimento attivita' informatiche l. Per lo svolgimento delle attivita' informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la societa' dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal coordinamento dei sistemi informativi, La relativa partecipazione azionaria e' posseduta interamente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma e' equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'Art. 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario e' individuato o costituito con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta societa' e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.