Art. 78.
                 Svolgimento attivita' informatiche
    l.  Per lo svolgimento delle attivita' informatiche di competenza
delle  amministrazioni  regionali, ivi comprese quelle necessarie per
l'attuazione  della  misura  6.2.1.  - Reti e servizi per la societa'
dell'informazione  del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale
di una apposita struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione
di  servizio  per  la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi
strategici  stabiliti  dal  Governo  e  secondo le direttive tecniche
determinate  dal  coordinamento  dei sistemi informativi, La relativa
partecipazione  azionaria  e'  posseduta  interamente  dalla Regione.
L'organismo societario previsto dal presente comma e' equiparato, per
gli  effetti  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
alle  amministrazioni  pubbliche  previste  dall'Art. 1, comma 1, del
decreto   legislativo   medesimo.   Detto   organismo  societario  e'
individuato o costituito con decreto del presidente della Regione, su
proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro
tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  per  la
costituzione  della predetta societa' e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.