Art. 8.
                     Recupero fondi di rotazione
    1.  I  fondi  di  rotazione  istituiti presso il Banco di Sicilia
S.p.a.  ai  sensi  delle  seguenti  leggi sono ridotti dell'importo a
fianco di ciascuna di esse indicato:
      legge  regionale  4 giugno  1980,  n.  55, Art. 15 e successive
modifiche ed integrazioni lire 35.000 milioni;
      legge  regionale  6 maggio  1981,  n.  96, Art. 47 e successive
modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni.
    2. I fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per
il  finanziamento  alle  industrie  in Sicilia (IRFIS) ai sensi delle
seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse
indicato:
      legge  regionale  5 agosto  1957,  n.  51, Art. 11 e successive
modifiche  ed integrazioni con riferimento allo stanziamento disposto
dall'Art.  26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (prestiti
partecipativi) lire 20.000 milioni;
      legge  regionale  12 giugno  1976,  n.  78, Art. 1 e successive
modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni;
      legge  regionale  12 aprile  1967,  n.  46, Art. 1 e successive
modifiche ed integrazioni lire 2.000 milioni.
    3.  I fondi di rotazione istituiti presso l'Ente siciliano per la
promozione industriale (ESPI) ai sensi delle seguenti leggi regionali
sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
      legge  regionale  4 gennaio  1980,  n.  1, Art. 19 e successive
modifiche ed integrazioni lire 496 milioni;
      legge  regionale  27 maggio  1987,  n. 27, Art. 11 e successive
modifiche ed integrazioni lire 1.055 milioni;
      legge  regionale  8 novembre  1988, n. 34, Art. 18 e successive
modifiche ed integrazioni lire 1.314 milioni.
    4.  Il  fondo  di  rotazione  istituito presso l'Ente di sviluppo
agricolo  (ESA) ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale 12 maggio
1959,  n.  21  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e' ridotto
dell'importo di lire 35.000 milioni.
    5. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui al presente
articolo  sono  versate in entrata del bilancio della Regione entro e
non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.