Art. 8. Recupero fondi di rotazione 1. I fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia S.p.a. ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato: legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, Art. 15 e successive modifiche ed integrazioni lire 35.000 milioni; legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, Art. 47 e successive modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni. 2. I fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato: legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, Art. 11 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento allo stanziamento disposto dall'Art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (prestiti partecipativi) lire 20.000 milioni; legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni; legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni lire 2.000 milioni. 3. I fondi di rotazione istituiti presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi delle seguenti leggi regionali sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato: legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, Art. 19 e successive modifiche ed integrazioni lire 496 milioni; legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, Art. 11 e successive modifiche ed integrazioni lire 1.055 milioni; legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, Art. 18 e successive modifiche ed integrazioni lire 1.314 milioni. 4. Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotto dell'importo di lire 35.000 milioni. 5. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui al presente articolo sono versate in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.