Art. 82. Destinazione indennita' pecuniaria l. In adempimento dell'Art. 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le somme riscosse derivanti dall'applicazione dell'indennita' pecuniaria di cui alla norma anzidetta e quelle derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'Art. 9, comma 3, e all'Art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono utilizzate per le finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate. 2. A tal fine e' iscritto nel bilancio della Regione Sicilia - Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, apposito capitolo di spesa per finanziare specifici progetti di intervento redatti in conformita' alle vigenti disposizioni di legge dalle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.