Art. 82.
                 Destinazione indennita' pecuniaria
    l. In adempimento dell'Art. 164, comma 4, del decreto legislativo
29 ottobre    1999,    n.    490,   le   somme   riscosse   derivanti
dall'applicazione   dell'indennita'  pecuniaria  di  cui  alla  norma
anzidetta   e   quelle  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
pecuniarie  di cui all'Art. 9, comma 3, e all'Art. 10, comma 3, della
legge  28 febbraio  1985,  n. 47, sono utilizzate per le finalita' di
salvaguardia,  interventi  di  recupero  dei  valori  ambientali e di
riqualificazione delle aree degradate.
    2.  A  tal  fine e' iscritto nel bilancio della Regione Sicilia -
Dipartimento  regionale  beni  culturali,  ambientali  ed  educazione
permanente,  apposito  capitolo  di  spesa  per  finanziare specifici
progetti   di   intervento   redatti   in  conformita'  alle  vigenti
disposizioni  di  legge  dalle  soprintendenze  ai  beni culturali ed
ambientali.