Art. 83. Compensi presidenti organi collegiali 1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di dimensione sovracomunale individuati nell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennita' di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'Art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. 2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.