Art. 83.
                Compensi presidenti organi collegiali
    1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali
di  dimensione  sovracomunale  individuati  nell'art.  1  della legge
regionale  11 maggio  1993, n. 15, sono stabiliti nella misura del 75
per  cento  della  indennita'  di  funzione  minima  stabilita  per i
presidenti  delle  province  regionali  corrispondenti, in attuazione
dell'Art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
    2.  L'onere  conseguente  l'applicazione  del  comma  1 grava sui
bilanci degli enti di pertinenza.