Art. 85.
Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici
    1.   Per   garantire   la   regolare  erogazione  dell'assistenza
sanitaria,  l'assessore  regionale  per  la  sanita' e' autorizzato a
consentire   alle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  alle  aziende
ospedaliere  ed  ai policlinici la temporanea utilizzazione, entro il
limite  del  5  per cento, delle quote di Fondo sanitario disponibili
finalizzate   all'acquisizione   di   attrezzature,   a   titolo   di
anticipazione  con  reintegro  nel  bilancio aziendale a valere sulle
successive  erogazioni  di  finanziamenti  in conto capitale su fondi
dello Stato.