Art. 85. Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici 1. Per garantire la regolare erogazione dell'assistenza sanitaria, l'assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a consentire alle aziende unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ai policlinici la temporanea utilizzazione, entro il limite del 5 per cento, delle quote di Fondo sanitario disponibili finalizzate all'acquisizione di attrezzature, a titolo di anticipazione con reintegro nel bilancio aziendale a valere sulle successive erogazioni di finanziamenti in conto capitale su fondi dello Stato.