Art. 86.
                       Esercizio attribuzioni
    1.  A  decorrere  dall'esercizio  2001  le attribuzioni di cui al
decreto  legge  30  dicembre  1985,  n. 78, convertito dalla legge 28
febbraio  1986,  n. 44, all'Art. 22 della legge regionale 1 settembre
1993,  n.  25  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, alla legge
regionale  l8 agosto  1978,  n. 37, titolo II ed alla legge regionale
21 dicembre  1995,  n.  85 sono esercitate dall'assessorato regionale
dell'industria,  ferma restando per detto anno l'attuale collocazione
nel bilancio dei relativi capitoli.
    2.  A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di
dissalazione  di  cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134 e
successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dall'assessorato
regionale   dei   lavori   pubblici,  dipartimento  regionale  lavori
pubblici,  ferma  restando  per detto anno l'attuale collocazione nel
bilancio dei relativi capitoli.