Art. 86. Esercizio attribuzioni 1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1985, n. 78, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, all'Art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale l8 agosto 1978, n. 37, titolo II ed alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono esercitate dall'assessorato regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli. 2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento regionale lavori pubblici, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.