Art. 9. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti 1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1992 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2000. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita', mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 2. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000. 3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2000 medesimo. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, cosi' come definito dall'Art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data. 5. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia. 7. Le disposizioni dell'Art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si applicano agli impegni di spesa scaturenti dall'applicazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, relativi agli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, per i quali alla data del 31 dicembre 2000 siano state avviate le procedure per l'utilizzo dei relativi finanziamenti.