Art. 91. Norme sulla valutazione di impatto ambientale 1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 settembre 1999, nonche' dalle disposizioni contenute nel presente articolo. 2. L'autorita' competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e' l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 3. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresi' depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico. 4. Le procedure di verifica previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti gia' autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche. 5. Il committente o l'autorita' proponente, cosi' come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicita' stabilite dall'Art. 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. 6. Il giudizio di compatibilita' ambientale e' sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali. 7. Le opere soggette al giudizio di compatibilita' ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex Art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181. 8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilita' ambientali sono delegate alle province regionali. 9. Con decreto l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento. 10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'Art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.