Art. 93.
Interpretazione  autentica  dei  commi 1 e 3 dell'Art. 54 della legge
                        regionale n. 26/2000
    1.  I limiti di cui al comma 1 dell'Art. 54 della legge regionale
l8 dicembre  2000,  n.  26,  comunque non possono essere superiori al
limite  del  12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare
di cui al comma 3 dello stesso articolo. Il reddito imponibile di cui
al  comma  3  del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme
alle previsioni dell'Art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.