Art. 93. Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'Art. 54 della legge regionale n. 26/2000 1. I limiti di cui al comma 1 dell'Art. 54 della legge regionale l8 dicembre 2000, n. 26, comunque non possono essere superiori al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'Art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.