Art. 94.
    1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello statuto).
    2. Il comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n. 8 del 2000 e'
abrogato.
    3.  Il  termine  previsto  dall'art.  5  della  legge regionale 3
novembre  1994,  n.  43,  per usufruire della riduzione del prezzo di
acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gia' prorogato
dall'Art.  2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, e
per ultimo dall'Art. 25 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e'
prorogato al 31 dicembre 2001.
    4.  Il comma 2 dell'Art. 22 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Alla  stipula  dell'atto di erogazione finale e quietanza di
mutuo  resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale,
un  onere  pari  al  50 per cento del tasso di riferimento cosi' come
determinato  bimestralmente  dal  Ministero  del tesoro. Il superiore
tasso  di  interesse  a  carico  del mutuatario, comunque, non potra'
superare  il  limite  massimo  del  5  per  cento. A tutti gli aventi
diritto che hanno precedentemente gia' stipulato l'atto di erogazione
e  quietanza  di  mutuo  sara' rideterminato il calcolo degli oneri a
carico  dei mutuatari secondo quanto previsto dal presente articolo a
far data dall'entrata in vigore della presente legge".