Art. 94. 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello statuto). 2. Il comma 2 dell'Art. 25 della legge regionale n. 8 del 2000 e' abrogato. 3. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gia' prorogato dall'Art. 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, e per ultimo dall'Art. 25 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' prorogato al 31 dicembre 2001. 4. Il comma 2 dell'Art. 22 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e' sostituito dal seguente: "2. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento cosi' come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario, comunque, non potra' superare il limite massimo del 5 per cento. A tutti gli aventi diritto che hanno precedentemente gia' stipulato l'atto di erogazione e quietanza di mutuo sara' rideterminato il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari secondo quanto previsto dal presente articolo a far data dall'entrata in vigore della presente legge".