Art. 95. Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica 1. Al fine di reperire risorse da destinare a programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ex Art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che incrementino l'offerta di alloggi da destinare permanentemente in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 o da assegnare alle condizioni determinate dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli, gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, devono predisporre piani di vendita che incrementino del 20 per cento i piani ad oggi gia' approvati.