Art. 95.
      Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica
    1.   Al  fine  di  reperire  risorse  da  destinare  a  programmi
sperimentali  di  edilizia residenziale pubblica da realizzare con il
concorso  finanziario  dello  Stato  ex Art. 3 della legge 8 febbraio
2001,  n.  21,  che  incrementino  l'offerta  di alloggi da destinare
permanentemente   in   locazione  a  canone  convenzionato  ai  sensi
dell'Art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 o da assegnare alle
condizioni  determinate  dalle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale  pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze
abitative di categorie sociali deboli, gli enti gestori di alloggi di
edilizia   residenziale   pubblica,   entro   novanta   giorni  dalla
pubblicazione  della  presente legge, tenuto conto dei limiti massimi
previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dalla legge regionale
3 novembre  1994,  n.  43,  devono  predisporre  piani di vendita che
incrementino del 20 per cento i piani ad oggi gia' approvati.