Art. 10.
   Esercizio dell'attivita' negli aeroporti, stazioni e autostrade
    1.  L'esercizio  del commercio su aree pubbliche negli aeroporti,
stazioni  e  autostrade  e'  vietato  senza  il permesso del soggetto
proprietario   o   gestore;  con  il  suo  consenso  il  comune  puo'
eventualmente prevedere l'istituzione di posteggi in tali aree.