Art. 10. Esercizio dell'attivita' negli aeroporti, stazioni e autostrade 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade e' vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore; con il suo consenso il comune puo' eventualmente prevedere l'istituzione di posteggi in tali aree.