Art. 11. F i e r e 1. Nelle fiere, come definite dall'Art. 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo e' previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio con le modalita' e le priorita' previste dai criteri regionali di cui all'Art. 2. 2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti dell'autorizzazione per l'attivita' di commercio su aree pubbliche. 3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'Art. 5, comma 1, lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.