Art. 11.
                              F i e r e
    1.  Nelle  fiere, come definite dall'Art. 27, comma 1, lettera e)
del  decreto  legislativo  e'  previsto il rilascio della concessione
decennale  del posteggio con le modalita' e le priorita' previste dai
criteri regionali di cui all'Art. 2.
    2.  Alle  fiere  possono  partecipare  tutti gli operatori muniti
dell'autorizzazione per l'attivita' di commercio su aree pubbliche.
    3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti
salvi  i casi di assenza per i motivi richiamati all'Art. 5, comma 1,
lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.