Art. 12.
            Monitoraggio del commercio su aree pubbliche
    1.  Ai  fini  dell'applicazione  di  quanto disposto dall'Art. 6,
comma 1,  lettera g) del decreto legislativo ed in armonia con quanto
previsto  dalla  legge  regionale  9 agosto  1999,  n.  37,  i comuni
trasmettono  ogni  tre  mesi  alla Regione e alla camera di commercio
territorialmente    competente,   gli   elenchi   dei   provvedimenti
autorizzatori emessi.
    2.  Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla
Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei
mercati,  una  comunicazione  che  riporti  per  ogni mercato o per i
posteggi isolati:
      a) dati identificativi luogo e denominazione;
      b) giorno di svolgimento;
      c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
      d) orario di vendita;
      e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
      f) servizi di mercato;
      g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
      h) ogni  ulteriore elemento utile riguardante la situazione del
commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.