Art. 12. Monitoraggio del commercio su aree pubbliche 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'Art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo ed in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, i comuni trasmettono ogni tre mesi alla Regione e alla camera di commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi. 2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati: a) dati identificativi luogo e denominazione; b) giorno di svolgimento; c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi; d) orario di vendita; e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori; f) servizi di mercato; g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune; h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.