Art. 13.
        Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche
    1.  Gli  orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in
forma  itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti
per  il  commercio  al dettaglio in sede fissa, cosi' da garantire un
corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale
e favorire il servizio fornito al consumatore.
    2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e
bevande  su  aree  pubbliche  con  posteggio assegnato ai sensi della
presente  legge,  possono  essere autorizzati dal comune ad osservare
gli  orari  previsti  per  i pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande operanti in sede fissa.