Art. 13. Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche 1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, cosi' da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore. 2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.