Art. 15.
                        A b r o g a z i o n e
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma 7  dell'Art.  14 e'
abrogata  la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 e perdono efficacia i
relativi provvedimenti attuativi.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 6 aprile 2001
                                GALAN