Art. 15. A b r o g a z i o n e 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'Art. 14 e' abrogata la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 e perdono efficacia i relativi provvedimenti attuativi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 6 aprile 2001 GALAN