Art. 2.
                         Compiti dei comuni
    1.  I  comuni,  nel  rispetto  dei  criteri  regionali  di cui al
comma 7,  sentite  le  rappresentanze locali delle associazioni degli
operatori  del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei
consumatori  maggiormente  rappresentative a livello regionale, entro
centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto dei criteri stessi:
      a) approvano   il   piano  del  commercio  su  aree  pubbliche,
determinando    l'ampiezza    complessiva    delle   aree   destinate
all'esercizio  dell'attivita',  individuando  i  mercati  o le fiere,
approvando  i  relativi regolamenti, le modalita' di assegnazione dei
posteggi,  determinando  i  settori merceologici dei singoli posteggi
all'interno  dei  mercati  e  nei  posteggi  isolati,  oltre  che  le
eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie
e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che
esercitano la vendita dei loro prodotti;
      b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio e'
vietato   o   sottoposto  a  condizioni  paiticolari  per  motivi  di
viabilita',  di  carattere  igienico-sanitario  o per altri motivi di
pubblico interesse, nonche' per motivi di salvaguardia di aree aventi
valore architettonico, storico, artistico e ambientale;
      c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base
dei criteri regionali previsti all'Art. 13;
      d) stabiliscono   il   periodo  di  svolgimento  dell'esercizio
stagionale  per  periodi  inferiori  all'anno con un minimo di trenta
giorni;
      e) stabiliscono  il calendario annuale delle deroghe al divieto
di  svolgimento  dei  mercati  domenicali  o  festivi  e  dei mercati
straordinari di cui all'Art. 8, comma 3;
      f) stabiliscono,  ai  sensi  dell'Art. 28, comma 16 del decreto
legislativo, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nonche'
tutte  le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del
procedimento  fissati  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.
    2. Ai comuni spetta inoltre:
      a) il   rilascio   delle   autorizzazioni,   anche  stagionali,
all'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche sui posteggi ed in
forma itinerante;
      b) la conversione d'ufficio delle autorizzazioni nei casi e con
le modalita' di cui all'Art. 14;
      c) il    sub-ingresso   del   titolo   autorizzativo   per   il
trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda;
      d) la   sospensione,   la  revoca  dell'autorizzazione  nonche'
l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dall'Art.  29  del  decreto
legislativo.
    3.  I  piani  delle  aree  adottati ai sensi della legge 28 marzo
1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la
loro  efficacia  per  quanto non in contrasto con la presente legge e
con il decreto legislativo.
    4.  Entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma
6,  i  piani  delle  aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai
criteri regionali.
    5.  Al  fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da
parte dei comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare,
adottando  le  disposizioni  necessarie  che  restano  in vigore fino
all'emanazione delle specifiche norme comunali.
    6.  I  comuni,  in  sintonia  con  la  programmazione commerciale
regionale  per  il  commercio  su  aree  private  di  cui  alla legge
regionale  9 agosto  1999,  n.  37; promuovono la valorizzazione e la
salvaguardia  del  servizio  commerciale  nelle  aree urbane, rurali,
montane  e  insulari,  con la definizione di specifiche agevolazioni,
fino  all'esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per
le  attivita' effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con
popolazione  inferiore  a  tremila  abitanti,  nelle zone periferiche
delle citta' e negli altri centri di minori dimensioni.
    7.  La  giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori
del   commercio   su   aree  pubbliche  e  delle  organizzazioni  dei
consumatori  maggiormente  rappresentative a livello regionale, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
approva i criteri cui i comuni devono attenersi per la determinazione
delle   aree  e  del  numero  dei  posteggi,  per  l'istituzione,  la
soppressione  o  lo  spostamento dei mercati, nonche' le modalita' di
svolgimento e di partecipazione alle fiere.