Art. 2. Compiti dei comuni 1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri stessi: a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attivita', individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalita' di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti; b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio e' vietato o sottoposto a condizioni paiticolari per motivi di viabilita', di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonche' per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale; c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri regionali previsti all'Art. 13; d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell'esercizio stagionale per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni; e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di cui all'Art. 8, comma 3; f) stabiliscono, ai sensi dell'Art. 28, comma 16 del decreto legislativo, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai comuni spetta inoltre: a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi ed in forma itinerante; b) la conversione d'ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le modalita' di cui all'Art. 14; c) il sub-ingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda; d) la sospensione, la revoca dell'autorizzazione nonche' l'irrogazione delle sanzioni previste dall'Art. 29 del decreto legislativo. 3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo. 4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani delle aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali. 5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali. 6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il commercio su aree private di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37; promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino all'esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le attivita' effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle citta' e negli altri centri di minori dimensioni. 7. La giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonche' le modalita' di svolgimento e di partecipazione alle fiere.