Art. 4.
 Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
    1.  L'autorizzazione  per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante  di  cui  all'Art.  28,  comma 1,  lettera  b) del decreto
legislativo e' rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se
persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se societa'.
    2.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 abilita al commercio su
aree  pubbliche  in  forma  itinerante  e  nelle  fiere  su  tutto il
territorio  nazionale;  abilita  inoltre alla vendita a domicilio del
consumatore,  nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di
studio,  di  cura,  di  intrattenimento  o  svago  con  l'obbligo  di
esibizione,  attraverso  esposizione, del tesserino di riconoscimento
di  cui  all'Art.  19  del  decreto legislativo e con l'osservanza di
quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
    3.  L'esercizio  dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in
forma  itinerante  deve  essere svolto in modo tale da differenziarsi
dal  commercio  su aree pubbliche con posteggi, puo' essere svolto su
qualsiasi  area  pubblica,  purche'  non espressamente interdetta dal
comune ed e' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario
per  servire  il  consumatore,  fino  ad  un massimo di due ore nello
stesso  posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta
metri.
    4.  L'operatore  puo'  esercitare l'attivita' in forma itinerante
con qualsiasi mezzo, purche' l'attrezzatura di vendita e la merce non
siano  poste  a  contatto con il terreno, la merce non sia esposta su
banchi  collocati  a  terra  e  siano  rispettate  le norme sanitarie
vigenti.