Art. 4. Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante 1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo e' rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se societa'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'Art. 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo. 3. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, puo' essere svolto su qualsiasi area pubblica, purche' non espressamente interdetta dal comune ed e' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri. 4. L'operatore puo' esercitare l'attivita' in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purche' l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.