Art. 5. Revoca e sospensione delle autorizzazioni 1. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore: a) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita' su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza; b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operativita' del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; c) si trovi in una delle situazioni previste all'Art. 5, comma 2 del decreto legislativo. 2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. 3. L'autorizzazione e' sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'Art. 29, comma 3 del decreto legislativo.