Art. 5.
              Revoca e sospensione delle autorizzazioni
    1. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore:
      a)   non  inizi  l'attivita'  entro  sei  mesi  dalla  data  di
comunicazione  dell'avvenuto  rilascio  dell'autorizzazione, salva la
concessione  di  una  proroga non superiore a sei mesi per comprovata
necessita' su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della
scadenza;
      b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato
utilizzo  per  periodi  di tempo superiori complessivamente a quattro
mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo
di  operativita'  del  mercato,  ove  questo  sia  inferiore all'anno
solare,  fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per
servizio   militare.  Tali  assenze  devono  essere  giustificate  da
comunicazione  scritta,  accompagnata  da  idonea documentazione, che
deve   pervenire  al  comune  entro  trenta  giorni  dal  verificarsi
dell'assenza stessa;
      c) si  trovi  in  una  delle  situazioni  previste  all'Art. 5,
comma 2 del decreto legislativo.
    2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1,
la   contesta  all'interessato  fissando  un  termine  per  eventuali
controdeduzioni,    decorso    inutilmente    il    quale,   provvede
all'emanazione del provvedimento di revoca.
    3.  L'autorizzazione  e'  sospesa  dal  sindaco nei casi previsti
dall'Art. 29, comma 3 del decreto legislativo.